1. Il comma 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
«19. L'esecuzione del lavoro straordinario non comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, alcun versamento a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro il limite stabilito da accordi collettivi o regolamenti aziendali».